Art. 20.
(Comitato di consulenza).

      1. Prima di provvedere in ordine alla autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 17, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delle informazioni per la sicurezza, se delegato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di consulenza.
      2. Il Comitato di consulenza è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di requisiti di indiscussa competenza, prestigio e garanzia di imparzialità.
      3. Il Comitato di consulenza deve assicurare in ogni momento la possibilità di consultazione e a tal fine adotta le necessarie regole organizzative interne.
      4. I Componenti del Comitato sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.